- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

venerdì 30 agosto 2013

Il senzatetto vive sulla panchina, Agesp gliela rimuove

Che la vita per un senza dimora a Busto sia piuttosto dura era noto da tempo tra l'assenza di un dormitorio e la stazione resa off-limits.Ma quanto è successo negli ultimi giorni rende la situazione ancora più difficile e si sta trasformando in un caso politico. La vicenda riguada Alessandro, un senzatetto che da diverso tempo ha adibito a propria abitazione una panchina lungo viale Cadorna. O meglio, "aveva" adibito. Nelle scorse settimane, infatti, Agesp Servizi ha proceduto alla rimozione del giaciglio dell'uomo, malato e in condizioni igieniche pessime. Lui, dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, è ospitato al momento all'interno dell'ospedale di Busto ma la sua vicenda ha riportato luce sulla questione dei senzatetto.
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L’Italia è il primo fornitore europeo di armi prima alla Siria poi ai Paesi confinanti

VARESE, 29 agosto 2013- E’ stata la maggior commessa italiana di sistemi militari di tutti gli anni ’90. Ed è proseguita fino al 2009: destinazione Damasco, Siria. Valore oltre400 miliardi di lire (229 milioni di dollari). E’ la fornitura di 500 sistemi di
puntamento Turmsprodotti dalle Officine Galileo (divenute poi Galileo Avionica, Selex Galileo e oggi Selex ES sempre del gruppo Finmeccanica) per ammodernare i carri armati T72 di fabbricazione sovietica: quelli che i militari fedeli a Bashar al-Assad hanno usato per sparare sulla popolazione. L’abbiamo ripetutamente documentata su Unimondo – allegando i documenti ufficiali tratti dalle Relazioni annuali del governo italiano: l’ultima volta nell’agosto di due anni fa quando i carri armati siriani cominciavano a bombardare la popolazione in rivolta.
Da allora ci sono stati – secondo le cifre ufficiali dell’Alto Commissario dell’Onu (qui in .pdf) – 93mila morti e due milioni tra sfollati e rifugiati nei paesi limitrofi e la guerra civile si è incancrenita. Oggi le potenze occidentali annunciano un intervento militare in Siria perché l’impiego – tuttora da accertare – di armi chimiche da parte delle forze armate del regime siriano avrebbe “sconvolto la coscienza del mondo”. Nel frattempoquei carri armati hanno continuato sparare grazie anche ai sistemi di puntamento italiani mentre per oltre due anni la comunità internazionale non è stata in grado di imporre un embargo sulle forniture di armi verso la Siria. L’Unione Europea, che dopo le prime repressioni violente nel maggio 2011 aveva implementato un embargo di armi, dallo scorso maggio ha addirittura deciso di allentare le misure restrittive verso la Sirialasciando cosi ad ogni paese membro di “decidere autonomamente”.
L’Italia primo fornitore europeo di armi alla Siria
Certo, le forniture militari italiane alla Siria di Bashar al-Assad sembrano poca cosa se confrontate con quelle della Russia, ma anche di Iran, Bielorussia e Corea del Nord. Lo certificano i dati del SIPRI, l’autorevole istituto di ricerca di Stoccolma: nell’ultimo decennio la Russia ha esportato al regime siriano di Assad un ampio arsenale che va dai missili portatili alle bombe teleguidate fino, probabilmente ai caccia MiG-29SMT per un valore complessivi di oltre un miliardo di dollari.
Ma le forniture militari italiane al regime siriano sono state di gran lunga superiori a tutte quelle degli altri paesi europei: si tratta, nell’ultimo decennio, dioltre 131 milioni di euro di materiali militari effettivamente consegnati. In gran parte sono proprio quei 500 sistemi di puntamento per carri armati sovietici di cui si è detto all’inizio. Una fornitura che non è passata inosservata agli attenti osservatori del SIPRI di Stoccolma che, grazie alla documentazione fornita da Unimondo, l’ha riportata nel suo SIPRI Yearbook 2013 in un capitolo specifico dedicato alle forniture di armi alla Siria sia al regime di Assad sia alle forze di opposizione.
Come nel caso della Libia di cui l’Italia è stata il primo fornitore europeo di sistemi militari, e nonostante una normativa restrittiva come la legge 185 del 1990 vieterebbe di esportare armi a Paesi “i cui governi sono responsabili di accertate violazioni dei diritti umani”, i governi che si sono susseguiti in questi anni nel nostro paese non hanno mancato di rifornire di armi dittatori e regimi autoritari: dalle armi esportate dai governi Berlusconi a quelle autorizzate dal governo Monti, dalle armi spedite a Gheddafia quelle successivamente inviate agli insorti libici, dalle forniture di armi al governo turcoa quelle per l’esercito kazako fino a quelle spedite di recente alle forze armate egiziane, gli affari non sono mancati né per le industrie militari a controllo statale come Finmeccanica, né per le aziende di “armi leggere” come la ditta Beretta. Lo abbiamo puntualmente documentato su questo sito nel corso degli anni.
Armi leggere italiane spedite ai paesi confinanti con la Siria
Stando ai dati governativi, le esportazioni di sistemi militari italiani verso la Siria si sono interrotte nel 2011 con l’inizio delle sollevazioni popolari. Ma gli attenti ricercatori dell’Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere (OPAL) di Brescia hanno notato una singolare coincidenza: proprio a partire dal 2011 sono fortemente aumentate le spedizioni di armi dal distretto armiero bresciano verso tutti i paesi confinanti con la Siria. Il comunicato emesso dall’Osservatorio OPAL riporta una serie di minuziose tabelle elaborate sulla base dei dati dei rapporti ufficiali dell’Unione Europea e dalle cifre fornite dall’ISTAT sulle esportazioni di armi dalla provincia di Brescia. Se, stando ai rapporti europei, l’Italia non avrebbe esportato negli ultimi due anni alcuna arma nemmeno ai paesi confinanti con la Siria, le cifre fornite dall’ISTAT riportano invece ingenti esportazioni verso vari paesi confinanti tra cui soprattutto la Turchia.
“Si passa da meno di 1,7 milioni di euro di armi esportate da Brescia verso la Turchia nel 2009 ad oltre 36,5 miliardi di euro nel 2012” – afferma Carlo Tombola, coordinatore scientifico di OPAL. Sommate a quelle dei due anni precedenti fanno quasi 80 milioni di euro. Facendo due conti si tratta di almeno 100-150mila armi: ce né per rifornire più di un esercito. Un incremento di esportazioni di tale portata non si spiega certo solo sulla base della domanda di mercato o per un improvviso interesse da parte della popolazione turca nelle armi da caccia o per il collezionismo. “Ed è difficile credere che si tratti solo armi per il tiro al piattello” – aggiunge Tombola. Una sola ditta in Italia è in grado di produrre tante armi in un solo anno: la Fabbrica d’Armi Pietro Beretta di Gardone Valtrompia in provincia di Brescia. Che sbandiera ai quattro venti gli affari per le forniture per l’esercito degli Stati Uniti, ma mantiene un assoluto riserbo sulle sue esportazioni di “armi comuni” verso paesi a rischio o in zone di conflitto.
Esportazioni che passano indisturbate
Tra le tipologie di armi riportate dell’ISTAT figurano non solo le cosiddette “armi sportive” o “per la difesa personale” ma anche tutta un’ampia gamma di pistole semiautomatiche, fucili e carabine per le forze di polizia, fucili a pompa per corpi speciali, contractors e forze di sicurezza: tutto quanto cioè – come recita la legge 110 del 1975 che ne regolamenta l’esportazione – non è destinato “al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l’impiego bellico”. E qui sta il punto che OPAL ha già rilevato in diversi casi: basta che le armi non siano destinate alle Forze armate estere (per le quali è richiesta l’autorizzazione del Ministero degli Esteri) e non abbiano le caratteristiche “per l’impiego bellico” ed è fatta. Si possono esportare con una semplice autorizzazione rilasciata dal Questore. “Abbiamo ripetutamente inviato al Questore di Brescia una dettagliata documentazione chiedendogli di chiarire i destinatari effettivi e le specifiche tipologie delle armi esportate dalla provincia di Brescia verso numerosi paesi a rischio, ma finora non abbiamo ottenuto risposta”, ci dice Piergiulio Biatta, presidente di OPAL.

E così queste esportazioni di armi passano indisturbate anche perché – trattandosi di “armi comuni” – non sono riportate né nella Relazione al parlamento italiano né in quella all’Unione europea. Di fatto dovrebbero in qualche modo figurare nelle relazioni europea. La normativa comunitaria, infatti, richiede che tutte le esportazioni di armi automatiche e semiautomatiche e relative munizioni destinate non solo ai militari ma anche a corpi di polizia e alle forze di sicurezza vengano puntualmente comunicate dagli stati membri. “È quanto mai grave che l’Italia – che è uno dei maggiori produttori mondiali di queste armi – continui a comunicare all’Unione europea cifre che non trovano riscontro né nelle relazioni governative inviate al parlamento né nei dati sulle esportazioni di armi forniti dall’ISTAT” – aggiunge Tombola. E come Unimondo ha documentato le cifre fornite dall’Italia all’Unione europea sulle esportazioni di armi nell’ultimo biennio sono sempre al ribasso. Funzionari confusi o complice omertà?

giovedì 29 agosto 2013

Con la crisi oltre 9 milioni di persone in sofferenza e disagio occupazionale

MILANO - Per la prima volta dall'inizio della crisi sono oltre 9 milioni le persone che vivono nell'area della sofferenza e del disagio occupazionale. E' quanto certifica il periodico rapporto di ricerca dell'associazione Bruno Trentin-Isf-Ires della Cgil "Gli effetti della crisi sul lavoro in Italia", che rielabora i dati relativi al primo trimestre dell'anno dai quali emerge che "l'area della sofferenza e quella del disagio occupazionale hanno complessivamente superato, per la prima volta dall'inizio della crisi, i 9 milioni di persone in età da lavoro, per la precisione 9 milioni e 117 mila".
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I fast-food worker, i ragazzi che friggono le patatine, non ci stanno più: i 9 dollari l’ora di salario non è sufficiente per una vita dignitosa in America. È per questo che oggi scioperano in oltre 50 città.

Per oggi gli americani dovranno fare a meno di hamburger, hot-dog e più chi ne ha, più ne metta. Infatti in oltre cinquanta città, in ogni angolo d’America, i fast food rimarranno chiusi: da New York a Chicago, da Seattle a Detroit i lavoratori delle grandi catene di ristorazione a basso prezzo incrociano le braccia dando vita allo sciopero più grande nella storia del mercato dell’hamburger. L’obbiettivo della loro mobilitazione, alla vigilia della festa del Lavoro di lunedì, sono l’aumento del salario minimo a 15 dollari l’ora e il diritto a creare un’organizzazione sindacale autonoma.
Ci sono stati scioperi locali per mesi: il primo è stato ad aprile, a New York e Chicago, organizzato dall’associazione “Fast-food forward”. Ma oggi è la giornata della svolta: per la prima volta una protesta di queste dimensioni si espande al livello nazionale, coinvolgendo anche i lavoratori nel profondo sud, dove tradizionalmente i sindacati sono molto deboli. In alcune realtà comeMemphis, in Tennessee, Raleigh in North Carolina e Tampa, Florida, è la prima volta che i fast-food workers, i ragazzi che passano ore a friggere patatine, si fermano per migliorare le loro condizioni di lavoro. Al momento, la paga media della stragrande di loro è 9 dollari l’ora, che vuol dire circa 18.500 dollari l’anno. Un salario da fame, circa 4.500 dollari in meno dei 23.000 dollari, che secondo il Census Bureau, una sorta di Istat americana, rappresenta il livello minimo di sopravvivenza sopra la soglia di povertà per una famiglia di quattro persone.

mercoledì 28 agosto 2013

AVVISO APERTURA BANDO PER L'ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE DI ORTI SOCIALI SU TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LONATE POZZOLO

L’Amministrazione Comunale informa che dal 15 Luglio 2013 fino al 20 Settembre 2013 è aperto il bando per l’assegnazione e la conduzione di orti sociali su terreni di proprietà del Comune di Lonate Pozzolo.
Il bando consentirà a tutti i Cittadini residenti nel Comune di Lonate Pozzolo, in possesso dei requisiti previsti, di presentare domanda per l’assegnazione di un orto sociale.

Ai fini dell’assegnazione la domanda, redatta su apposita modulistica, dovrà essere presentata a partire dal 15 Luglio 2013 ed entro le ore 13.00 del 20 Settembre 2013all’Ufficio Protocollo del Comune di Lonate Pozzolo sito in via Cavour 20 nei seguenti orari:
lunedì - martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.30 alle 13.00 - giovedì dalle 15.00 alle 18.00;
o spedite per posta all’indirizzo: Comune di Lonate Pozzolo - Ufficio Protocollo - via Cavour 20 – 21015 Lonate Pozzolo (Va).
La modulistica è reperibile sul sito del Comune ed inoltre è ritirabile presso l’Ufficio Cultura comunale sito in via Cavour 21 nei seguenti orari:
lunedì - martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.30 alle 13.00- giovedì dalle 15.00 alle 18.00.
La domanda deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di un documento valido d’identità del sottoscrittore.

Fondo finalizzato all’integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico e sostegno delle Morosità Incolpevoli – Anno 2013

Con Deliberazione n. X/365 del 4 luglio 2013 la Giunta ha adottato il bando Fondo finalizzato all’integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico e sostegno delle Morosità Incolpevoli – Anno 2013, con il quale sono stati approvati i criteri di assegnazione dei contributi a favore delle famiglie che hanno sottoscritto un contratto d'affitto oneroso sul mercato privato.

LE NOVITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Il provvedimento è strutturato su due linee di intervento.

 1. GRAVE DISAGIO ECONOMICO, a favore di:
a) cittadini titolari di contratti di locazione stipulati sul libero mercato, efficaci e registrati per l’anno 2013, con un isee-fsa 2013 fino a € 4.131,66= determinato dal concorso di redditi e patrimoni posseduti al 31.12.2012
b) cittadini titolari di contratti di locazione stipulati sul libero mercato, efficaci e registrati per l’anno 2013, con un isee-fsa 2013 fino a € 8.263,31= determinato dal concorso di redditi e patrimoni posseduti al 31.12.2012 e da due pensioni al minimo (ed equivalenti) certificabili. I titolari delle due pensioni devono far parte dello stesso nucleo familiare.

2. MOROSITA’ INCOLPEVOLE, a favore di:
- cittadini titolari di contratti di locazione stipulati sul libero mercato, efficaci e registrati per l’anno 2013, che si trovano in condizioni di “morosità incolpevole” a seguito di:
• mancato pagamento di almeno 3 mensilità del canone di locazione (alla data di presentazione della domanda)
• isee-fsa 2013, determinato dal concorso di redditi e patrimoni posseduti al 31.12.2012, pari o inferiore al canone di locazione annuo rilevabile dal contratto (di importo non superiore a 6.000 €).

RISORSE DESTINATE ALLE DIVERSE MISURE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Le risorse destinate all’intervento GRAVE DISAGIO ECONOMICO sono pari ad € 10.000.000,00=; è previsto un contributo nella misura massima di € 1.000=.

Le risorse destinate all’intervento MOROSITA’ INCOLPEVOLE sono pari ad € 3.000.000,00=; è previsto un contributo nella misura massima di € 1.500=.
In questo caso il contributo deve essere erogato direttamente al proprietario, che rilascia dichiarazione a conferma della morosità (da allegare alla domanda)  e si obbliga a non aumentare il canone di locazione, se previsto nel contratto, dell'importo relativo all'adeguamento annuale Istat e a non attivare procedure esecutive si rilascio (sfratto) almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito.

I due contributi sono alternativi e non cumulabili tra loro.

Qualora le risorse destinate ai due interventi risultassero insufficienti a garantire il contributo massimo previsto, Regione Lombardia potrà rimodulare le risorse compensandole tra loro (in presenza di maggiori o minori domande presentate per i due interventi) e potrà rideterminare l’ entità dei singoli contributi previsti, al fine di soddisfare tutte le domande presentate e fino a concorrenza delle risorse complessivamente destinate al Bando.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Il contributo 2013 è destinato ai cittadini che:
• hanno residenza anagrafica e abitazione principale in Lombardia;
• sono titolari per l’anno 2013 di contratti di affitto validi e registrati, o in corso di registrazione; il contratto deve riguardare alloggi non di lusso e con superficie utile netta interna non superiore a 110 mq, aumentata del 10% per ogni componente del nucleo familiare oltre il quarto;
• possiedono la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea.
In caso di cittadinanza extra U.E. per poter partecipare al bando devono sussistere i seguenti ulteriori requisiti:
  • possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno (almeno biennale);
  • svolgimento di una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo;
  •  residenza in Italia da almeno 10 anni oppure in Lombardia da almeno 5 anni.
Possono presentare domanda anche i cittadini che hanno beneficiato della detrazione per il canone di locazione nella dichiarazione dei redditi (730/2013 o UNICO 2013).
In sede di liquidazione del contributo FSA, l’importo della detrazione verrà sottratto dall’ammontare del beneficio riconosciuto per l’anno 2013.

Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari nei quali un componente:
• è proprietario o gode di altro diritto reale su un alloggio adeguato sul territorio regionale;
• ha ottenuto l'assegnazione di alloggio realizzato con contributi pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati concessi in qualunque forma dallo Stato o da Enti pubblici;
• ha ottenuto l'assegnazione in godimento di alloggi da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a meno che non sussistano ulteriori requisiti specificati nel bando;
• ha stipulato un contratto di locazione relativo ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
• ha ottenuto l’assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
• che abbiano rilasciato l’unità immobiliare nell’ anno 2013 e trasferito la residenza anagrafica in altra Regione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande si possono presentare al Comune di residenza dove è attivo lo Sportello Affitto 2013 o ad un Caaf convenzionato col Comune.
La presentazione delle domande deve avvenire nel periodo: 2 SETTEMBRE 2013 – 31 OTTOBRE 2013.
Può presentare domanda il contributo il titolare o altro componente maggiorenne del nucleo familiare, residente nell’unità immobiliare locata e delegato dal titolare.
I richiedenti devono compilare la domanda in ogni sua parte e gli altri moduli allegati previsti dal Bando comunale.
In caso di sottoscrizione di più contratti nel 2013, deve essere presentata una sola domanda.
Il soggetto (Comune o Caaf) che riceve la domanda, deve presentare l’assistenza necessaria per la sua corretta compilazione, certificando i dati dichiarati, ferme restando le responsabilità del dichiarante.
Deve altresì rilasciare attestazione di avvenuta presentazione della domanda che indichi l’elenco di tutta la documentazione presentata.

DOTE UNICA LAVORO – ‘OCCUPATI IN LOMBARDIA!’

Regione Lombardia delinea gli elementi distinti vi di quello che sarà il nuovo sistema delle politiche attive per il lavoro: interventi integrati e fortemente mirati al risultato occupazionale, un unico pacchetto di servizi personalizzati, efficienza e qualità della rete degli accreditati sul territorio Dote Unica Lavoro - «Occupati in Lombardia!» è il nuovo strumento universale di promozione del lavoro che Regione Lombardia mette a disposizione dei cittadini.
Con l’evoluzione del modello «Dote» viene superata la frammentazione degli interventi e si attiva uno strumento unitario e continuativo.
Dote Unica Lavoro tiene conto delle esigenze lavorative diversificate delle persone lungo tutto l’arco della vita attiva.
Le persone accedono a servizi di formazione e lavoro personalizzati finalizzati all’occupazione.

PERCORSI E FORME DI AIUTO PERSONALIZZATI
Dote Unica Lavoro individua quattro distinte fasce d’intensità di aiuto, in relazione alle diverse difficoltà occupazionali delle persone, misurate in base alla distanza dal mercato del lavoro, all’età, al titolo di studio e al genere dei singoli individui. Regione Lombardia riconosce alla persona un aiuto proporzionato alle sue difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro: ad ogni fascia corrisponde una dote di valore commisurato alle sue esigenze.
Entro il valore della propria dote, la persona sceglie da un paniere di servizi tutti quelli necessari e funzionali a raggiungere i propri obiettivi occupazionali.

 CORRESPONSABILITÀ E ORIENTAMENTO AL RISULTATO
Alla dote si accede attraverso gli operatori accreditati di Regione Lombardia, per la fruizione di servizi di accoglienza, orientamento, consolidamento delle competenze, accompagnamento ad esperienze professionalizzanti in ambienti lavorativi, avvio al lavoro, il cui obiettivo finale è l’occupazione.
Gli operatori accreditati sono valutati e premiati sulla base dei risultati ottenuti.
Il raggiungimento dei risultati rappresenta un elemento determinante per la presa in carico di ulteriori persone.

 Regione Lombardia mette a disposizione fin da subito 48 milioni di euro.
Ulteriori risorse saranno destinate sulla base dei risultati raggiunti.
Dote Unica Lavoro è rivolta a:
  • Lavoratori disoccupati
  •  Lavoratori occupati
  •  Persone in ingresso nel mercato del lavoro
  •  Non immediatamente occupabili/alto rischio di esclusione sociale

 I dispositivi verranno attivati entro settembre , ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno pubblicate sul nostro sito. 

Gli ex lavoratori di Eurofly: Siamo in cassa integrazione e fra meno di due anni ci licenzieranno

 I suoi 734 dipendenti da 26 mesi sono in cassa integrazione,ammortizzatore sociale che terminerà tra 22 mesi, quando scatterà la mobilità (per 3 anni). Il tutto dovuto alla crisi della compagnia “madre” Meridiana, che in totale ha in cassa integrazione 1.350 dipendenti. La maggior parte di quei 734 lavoratori era ha come base Malpensa, persone con famiglie e mutui da pagare nel Varesotto che tra poco meno di due anni dovranno fare i conti con i licenziamenti programmati per alleggerire i costi della compagnia. All’interno di Meridiana si sta vivendo un vero e proprio scontro, dettato dalle scelte dei vertici del vettore dell’Aga Khan che, secondo i dipendenti di MeridianaFly che hanno anche protestato all’aeroporto di Olbia lo scorso lunedì, starebbe procedendo con una politica volta a favorire i lavoratori di Air Italy: questo perché il contratto dei dipendenti della compagnia fondata nel 2005 dal comandante Gentile hanno un accordo meno oneroso di quello degli ex Eurofly e degli stessi Meridiana. Qualcuno parla di vero e proprio “dumping” interno all’azienda, con assistenti di volo e piloti di Air Italy che lavorerebbero al posto di quelli di MeridianaFly, costretti a stare a casa: c’è chi ha lavorato in questo 2013 solo 2/3 settimane in otto mesi.
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martedì 27 agosto 2013

Meridiana ed Air Italy, nel caos.

Meridiana ed Air Italy, una gran confusione sulla pelle di centinaia di lavoratori. Ieri (lunedì) i dipendenti di Meridiana Fly hanno manifestato con la fascia nera del lutto al braccio, sotto il centro direzionale dell'aeroporto Costa Smeralda «per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla pesante situazione economica e gestionale in cui versa la compagnia». Insieme a loro i mariti, le mogli e i bambini sono scesi in piazza preoccupati. I lavoratori, 1.350 collocati in cassa integrazione a rotazione, contestano i «pesanti tagli del costo del lavoro» e il «disimpegno della Regione Sardegna nel rifinanziamento della continuità territoriale»
In Sardegna i lavoratori di Meridiana hanno protestato e temono un travaso di lavoro nella controllata con sede a Gallarate; in Lombardia si tenta di capire il futuro di centinaia di persone che vivono con lo spettro di cassa integrazione, mobilità e trasferimento forzato sull'isola.
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CRITICHE DI SARTORATO ALLA RIFORMA AGESP


SEA MALPENSA: SICUREZZA E VIGILANZA DISPARITA' DI TRATTAMENTO.FA



SEA MALPENSA: VOGLIONO SPOSTARE A LINATE LE GUARDIE GIURATE


COMUNICATO: Reparto Sicurezza e Vigilanza Sea spa

Informiamo i lavoratori del reparto Sicurezza e Vigilanza Sea Spa che a causa della mancata convocazione delle RSU di ADL , da parte di Sea all’incontro sulle GPG , abbiamo saputo quali sono le intenzioni dell’ azienda in merito allo spostamento di diverse guardie per prestare servizio a Linate.
Sembra che, a causa del mancato rinnovo dell’appalto a Icts , le GPG di Malpensa, dovranno andare a lavorare a Linate.
Da quanto abbiamo appreso non si è parlato di trasferta o di altre compensazioni per l’enorme disagio che ciò creerebbe ai lavoratori… come sempre nel silenzio “estivo” per far passare tranquillamente l’estate.
Attenzione che dal 15 settembre tale decisione verrà imposta ai lavoratori con la scusa degli esuberi e quant’altro…..
Oggi abbiamo il personale che fa straordinari, mancati riposo, allunghi e fra qualche settimana ci considereranno degli ESUBERI da ricollocare?..
Questo si andrà a sommare ai numerosi problemi comunicati nel volantino precedente del quale l’azienda non ha dato colpevolmente alcuna risposta.
Per fermare questa bizzarra gestione del personale e porre un argine alla continua mortificazione dei diritti dei lavoratori chiediamo a tutti di essere solidali e opporsi a tale iniziativa.
Per la cronaca : a fine mese corrente o i primi giorni di settembre si dovrebbero rincontrare rsu e Sea per definire criteri e modalità di spostamento.
Se sperano che, non convocando le nostre rsu agli incontri, si possano fermare le nostre denunce e lotte con i lavoratori si sbagliano!


Malpensa , 18  agosto  2013

OSPEDALE GALLARATE: MA A COSA SERVONO CERTI DELEGATI SINDACALI?

FIRMANO ACCORDI CHE RIDUCONO DIRITTI E STIPENDI DEI LAVORATORI E PER QUESTI ACCORDI VENGONO PREMIATI DALL’AZIENDA.

MANDIAMO VIA QUESTI DELEGATI CHE HANNO TRADITO IL MANDATO DEI LAVORATORI


Ricevono posizioni organizzative e vengono trasferiti in posti dove si fa poca fatica.

Chi si è fatto votare alle elezioni RSU per migliorare le condizioni di lavoro, riceve soldi che dovrebbero, invece, essere divisi tra tutti i dipendenti del Comparto.

Chi si è fatto paladino dei propri colleghi, scappa dal reparto per andare a lavorare in un servizio. 

Questi posti di lavoro non è meglio che siano riservati ai dipendenti disabili, con limitazioni o con gravi malattie? 

Come mai è stato scavalcato chi ha fatto domanda di trasferimento prima?

Avete capito perché continuano a firmare accordi, per mezzo dei quali si prelevano soldi dai fondi di tutti i lavoratori?

Chiediamo a questi delegati RSU di dimettersi perché al posto di fare gli interessi dei lavoratori fanno i sindacalisti di loro stessi.

Per costringerli alle dimissioni, esiste solo un modo: disdire le tessere del sindacato a cui appartengono.


Gallarate 21/8/2013 

sabato 24 agosto 2013

lavatori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Messaggio n. 11761

  Premessa.
Come noto, l’articolo 7, c. 4 del D.lgs. 167/2011 (TU dell’apprendistato), ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. In questo caso, è consentito derogare sia ai limiti anagrafici previsti in genere per l’instaurazione dei rapporti di apprendistato, sia alla normativa in materia di licenziamento, trovando applicazione, per detti lavoratori, la disciplina in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966.
Riguardo all’applicabilità di questo particolare istituto, il Ministero del Lavoro ha precisato[1] che il ricorso a detta tipologia era possibile già all’atto di entrata in vigore del citato TU[2] negli ambiti in cui la nuova regolamentazione fosse operativa[3] e che, in caso contrario, per i lavoratori in mobilità poteva trovare applicazione la previgente disciplina, “ferme restando le disposizioni in materia licenziamenti individuali di cui alla legge 604/1966 e il regime contributivo di cui alla legge 223/1991”.

 1. Contribuzione.
Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, il citato articolo 7, c. 4, stabilisce che, per detti soggetti, opera il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, c.9, della legge n. 223/1991 e, ove spettante, l'incentivo di cui all'articolo 8, c.4, della medesima legge.

Con circolare n. 128/2012, è stato chiarito che, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dipendente).
Al termine del periodo agevolato previsto dalla norma, mentre il carico contributivo del lavoratore rimane pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, la contribuzione datoriale è, invece, dovuta in misura piena.
Riguardo alla sua portata, si precisa quanto segue.

Pur con le particolarità previste dalla legge e sopra descritte, non pare possano esserci dubbi in merito alla natura del rapporto che, quindi, fino alla scadenza contrattualmente definita in relazione alla diversa tipologia, rimane quello di apprendistato.
Conseguentemente, anche le forme assicurative rimangono quelle espressamente stabilite per detta tipologia dall’articolo 2, c. 2 del TU e, cioè:

  • IVS;
  • Cuaf;
  • Malattia;
  • Maternità;
  • ASpI.

Riguardo alle rispettive misure, si precisa che le stesse saranno quelle ordinariamente previste in relazione al settore di classificazione (Industria – Artigianato – Agricoltura – Credito/Assicurazioni – Commercio/Terziario) e alle caratteristiche aziendali, con applicazione delle eventuali riduzioni di legge (es. Cuaf). Inoltre, per detti lavoratori continueranno a operare le misure compensative in favore della Previdenza complementare e/o del Fondo di Tesoreria, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del DLgs. 252/05 e dall’articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n. 248, e successive modificazioni.A titolo esemplificativo, per un apprendista assunto dalle liste di mobilità ex lege n. 223/1991 da parte di una impresa commerciale con Cuaf ridotta, le misure contributive successive al 18° mese di attività e fino alla scadenza del contratto di apprendistato saranno le seguenti:

Assicurazioni Misure % Note
IVS 29,65 23,81%  DL + 5,84% lav.
Cuaf 0,43
Maternità   0,24
Malattia   2,44
ASpI   1,61
Totale 34,37


 2. Modalità operative.
Per la compilazione del flusso Uniemens si confermano le disposizioni dettate al punto 7 della circolare n. 128/2012.
In particolare, i lavoratori assunti con contatto di apprendistato dalle liste di mobilità, dal 19° mese in poi, devono essere identificati nell’elemento <Qualifica1> con il codice “5” e nell’elemento <TipoContribuzione> con il codice “J5”.

Il Direttore Generale

Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Circolare n. 111

A decorrere dal primo gennaio 2013 l’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 prevede una riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro  per l’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo.

1.   Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.

Ai sensi dell’articolo 4, commi 8 - 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (allegato 1), a decorrere dal primo gennaio 2013 è in vigore un nuovo incentivo per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

  1. uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
  2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;
  3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;
  4. donne di qualsiasi età,  ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Ai sensi dell’articolo 20, comma 5 ter, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,[i] la locuzione legislativa  “privo di impiego regolarmente retribuito” deve essere interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro  del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013.

Nell’attesa che venga emanata dal Ministero del lavoro la circolare esplicativa del suddetto decreto , si illustra l’applicazione dell’incentivo in relazione agli uomini e alle donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi.
In relazione a questa categoria di lavoratori si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego; l’età  deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione, salve le precisazioni contenute nei paragrafi 2.1.4 e 2.1.5; il possesso dello stato di disoccupazione è disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni.


2.   Rapporti incentivati.  Misura e durata dell’incentivo.

sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Messaggio n. 11985

Con messaggi n. 8123 del 23/3/2010 e n. 23542 del 20/09/2010, l’Istituto ha diramato le istruzioni applicative in riferimento alla fattispecie disciplinata dall’ art. 1. comma 8, D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009 che ha stabilito, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, il beneficio dell’incentivo al reimpiego per i lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nei limiti delle mensilità autorizzate ma non ancora percepite. Detto beneficio viene liquidato in forma anticipata in unica soluzione.
Il citato art.1, comma 8, ha altresì stabilito che ricorrendo le condizioni di cui all’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (si veda in proposito il punto 3.1 del messaggio n. 8123/2010), possa essere liquidato al lavoratore anche il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo.
In ogni caso incombe sul lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio dell’incentivo al reimpiego e prima dell’erogazione del medesimo, l’obbligo di dimettersi dall’impresa di appartenenza.
In relazione alla quantificazione del beneficio, si rinvia al punto 3.2 del richiamato  messaggio n. 8123/2010, in base al quale  le eventuali proroghe del trattamento di integrazione salariale accordate dopo la data di presentazione dell’istanza non producono effetti sulla quantificazione del beneficio.
In tale contesto normativo, il Comitato Amministratore del Fondo speciale del settore del trasporto aereo, con delibera n. 43 del 25 marzo 2013, integrando il secondo capoverso dell'art. E) punto 1 B, subparagrafo 1. c.) del Regolamento vigente, ha disciplinato le modalità di erogazione della prestazione integrativa corrisposta dal Fondo per i lavoratori ai quali sia stato già concesso dall’Istituto il beneficio per l’incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa (art. 1. comma 8, D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009 e successive modificazioni).
Per l’effetto, a tutti i lavoratori interessati che, entro la data del 31/12/2012, abbiano presentato la domanda per l’incentivo al reimpiego, la prestazione integrativa del Fondo continuerà ad essere erogata con cadenza mensile per un numero di mensilità pari al periodo della prestazione principale liquidato in forma anticipata in unica soluzione.

Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Circolare n. 112

1.           Normativa

La legge 28 giugno 2012, n. 92, rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, con l’articolo 2, commi 47 e seguenti, ha innovato, tra l’altro, la normativa in materia di riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Le disposizioni normative sopra indicate sono state modificate per rendere più efficace il processo di riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, quantificata dal comma 2 dell’articolo 6-quater del decreto legge n. 7/2005 nell’importo di tre euro a passeggero.
L’art. 4, comma 75, della legge n. 92/2012 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2013, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri è ulteriormente incrementata di due euro a passeggero imbarcato.

La legge demanda il compito della riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale ai gestori di servizi aeroportuali, che provvedono con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco nei confronti dei vettori aerei. Questi ultimi devono versare gli importi dovuti ai gestori di servizi aeroportuali entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. Le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale vanno, quindi, riversate all’INPS.

Si invitano i gestori di servizi aeroportuali ad intraprendere presso le compagnie aeree tutte le iniziative necessarie alla riscossione delle somme da esse dovute, a titolo di incremento dell'addizionale comunale, e non ancora versate, così come previsto dal comma 3, dell’art. 6-quater del decreto legge n. 7/2005.

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Circolare n. 113  

1.   PREMESSA

Con il decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2012, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012), sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010, recante: «Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC».
Ai sensi del citato decreto, tutte le Amministrazioni coinvolte sono tenute a  recepire il nuovo disciplinare tecnico – che sostituisce il precedente – e ad adeguare i propri sistemi informativi.
Le modifiche apportate al disciplinare arricchiscono la tipologia di informazioni che sarà possibile inviare all’INPS utilizzando le modalità attualmente vigenti per la trasmissione dei certificati di malattia, attraverso il Sistema di accoglienza centrale (SAC). I medici abilitati all’invio dei suddetti certificati sono tenuti ad aggiornare i propri software al fine di consentirne la corretta trasmissione.


2.   PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2012

Si elencano di seguito le novità più rilevanti introdotte dal disciplinare di cui al citato decreto.

1)   Servizio per la comunicazione di inizio ricovero.
Tale servizio consente alle aziende sanitarie di trasmettere all’Inps la comunicazione di inizio ricovero previo inserimento del codice fiscale del lavoratore; la trasmissione prevede la ricezione della conferma dell’accettazione dell’invio e l’assegnazione da parte dell’Inps del numero di protocollo univoco (PUCIR) consentendo altresì la stampa cartacea della comunicazione di inizio ricovero da consegnare al lavoratore anche ai fini di una tempestiva verifica dei dati anagrafici. Nelle modalità già in uso per il certificato di malattia telematico, sono messe a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro le informazioni contenute nella suddetta comunicazione di inizio ricovero.


2)    Servizio per l’invio di un certificato di malattia in sede di dimissione.
Tale servizio consente all’azienda sanitaria di inviare all’Inps i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e/o per trasferimento dello stesso ad altra Struttura sanitaria.
Permette, altresì, al medico ospedaliero, autorizzato dalla Struttura sanitaria, di riprendere la comunicazione di inizio ricovero - attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero, recuperato dal software gestionale della Struttura sanitaria,  e il codice fiscale del lavoratore - e di certificare la diagnosi e l’eventuale prognosi per la convalescenza.
L’accettazione, tramite SAC, del certificato di malattia in sede di dimissione da parte dell’Inps comporta la restituzione del numero di protocollo univoco del certificato stesso (PUC). Successivamente, il sistema software gestionale della Struttura sanitaria deve rendere disponibili opportune funzioni di stampa  per il rilascio della copia cartacea del certificato al lavoratore. Tale adempimento – come già chiarito nella circolare n. 117 del 9.9.2011 con riferimento ai certificati di malattia senza ricovero - ha anche l’utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso.

3) Gli elementi che costituiscono il certificato sono stati ulteriormente implementati di nuovi campi. In particolare, si segnalano:

  • la possibilità per il medico di dichiarare il ruolo in cui opera al momento del rilascio del certificato (Medico Servizio Sanitario Nazionale/Libero professionista);

  • l’indicazione di evento traumatico e la possibilità di arricchire le note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare la diagnosi stessa (anche ai sensi dell’articolo 42 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 concernente l’obbligo di segnalazione di eventuale responsabilità di terzi);

  • la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta;

  • la possibilità di indicare oltre alla modalità di esecuzione della visita ambulatoriale/domiciliare anche quella in regime di pronto soccorso;

  • la facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato l’attività lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato.

   
3.   MODIFICHE AI SERVIZI EROGATI DALL’ISTITUTO

Modifiche alle applicazioni per la consultazione dei certificati e attestati di malattia
I servizi resi ai cittadini, datori di lavoro e intermediari sono stati adeguati - in conformità a quando disciplinato dal citato decreto - rendendo disponibili le ulteriori informazioni contenute nei flussi informativi che perverranno all’Istituto.

Modifiche allo schema XSD
Per quanto sopra, sono state apportate le dovute modifiche allo schema di validazione XSD (XML Schema Definition), necessario per la descrizione del contenuto dei file XML.

Come già comunicato con messaggio n. 7485 del 7.05.2013, in seguito alle modifiche introdotte allo schema XSD, sono coerentemente modificati i file XML contenenti gli attestati di malattia, attualmente resi disponibili ai datori di lavoro attraverso:

  • il servizio on-line presente sul sito Inps di cui alla Circolare Inps n. 60 del 16.4.2010;
  • il servizio di invio degli attestati di malattia tramite PEC di cui alla circolare Inps n. 119 del 7.9.2010.

I datori di lavoro, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei suddetti file XML, dovranno apportare i necessari adeguamenti.
A tale scopo si forniscono in allegato:

  • Specifiche Tecniche degli Attestati ai Datori di lavoro in formato XML (Allegato 1), che sostituisce l’allegato al messaggio n. 7485 del 07/05/2013;
  • il nuovo schema di validazione XSD (Allegato 2);
  • un esempio di file XML (Allegato 3).

4.   ENTRATA IN VIGORE

L’Istituto, a decorrere dal 4.6.2013 (come comunicato con il citato messaggio n. 7485 del 7.05.2013), ha già implementato i propri sistemi informativi rendendo disponibile il nuovo formato per la ricezione dei certificati di ricovero e dei certificati di malattia (in base a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012).

Con riferimento, invece, alle novità introdotte relativamente al certificato di ricovero e di dimissioni delle Strutture sanitarie le Regioni (ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del suindicato decreto) dovranno adeguarsi entro i successivi nove mesi. Nelle more, continueranno ad essere redatti dalle Strutture sanitarie certificati di ricovero e di dimissioni (con o senza ulteriore prognosi) in modalità cartacea. In tali casi, i lavoratori assicurati Inps, aventi diritto alla prestazione previdenziale dell’indennità di malattia, dovranno provvedere, ai sensi della normativa vigente, a trasmettere o recapitare il certificato cartaceo (entro il termine di due giorni, nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero; entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia presente ulteriore prognosi) all’Inps (certificato contenente prognosi e diagnosi) e al proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi).

  Il Direttore Generale