- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

martedì 2 agosto 2016

Modifica del calcolo dell’ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità.

Premessa

Come è noto il Consiglio di Stato, rigettando con le sentenze in epigrafe gli appelli avverso le
pronunce del Tar Lazio, ha confermato quanto statuito dal Giudice amministrativo di primo
grado, annullando parzialmente l’articolo 4 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, contenente la
disciplina di riforma dell’ISEE, nella parte in cui includeva tra i trattamenti rilevanti ai fini ISEE
quelli percepiti in ragione di una condizione di disabilità, nonché nella parte in cui prevedeva
delle franchigie differenziate sulla base dell’età per le persone con disabilità.

A seguito della decisione del Consiglio di Stato, in sede di conversione del decreto legge n. 42
del 2016, convertito con modificazioni con la legge 26 maggio 2016, n. 89 (G.U. n. 124 del
28/5/2016), è stato approvato l’articolo 2 sexies riguardante il calcolo dell’ISEE per i nuclei 
familiari con persone con disabilità o non autosufficienti. Tale norma ha dettato una
disciplina transitoria volta a modificare il calcolo dell’ISEE per tali nuclei fino all’adozione di
una modifica normativa al sopra citato D.P.C.M. n. 159 del 2013.

1)  Reddito ai fini ISEE: esclusione dei trattamenti erogati da amministrazioni pubbliche
 in ragione di una condizione di disabilità, non compresi nel reddito complessivo ai fini 
IRPEF

L’articolo 2 sexies, comma 1, lett. a) ha escluso dalla nozione di “reddito disponibile” di cui
all’articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla
 legge n. 214 del 2011, i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse
carte di debito), a qualunque titolo erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della
condizione di disabilità, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
Pertanto, per effetto di tale disposizione, questi trattamenti quali, ad esempio, indennità di
accompagnamento, le pensioni di invalidità, le indennità di frequenza, le  indennità di
comunicazione, non saranno rilevati in automatico dagli archivi dell’Istituto né andranno
più indicati nella DSU qualora erogati da amministrazioni pubbliche diverse dall’INPS.

Il comma 2 precisa poi che i suddetti trattamenti, se percepiti per ragioni diverse dalla
condizione di disabilità (ad esempio carta acquisiti ordinaria, contributo affitto, assegno di
maternità di base e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi
dai Comuni ecc.), restano inclusi nella nozione di reddito disponibile riportata nell’articolo
5 del decreto legge citato. Pertanto, per i trattamenti non legati alla condizione di disabilità,
rimane invariato quanto disposto dall’articolo 4,  comma 2 , lett. f)  del  D.P.C.M. n. 159
del 2013 con la conseguenza che continuano a rilevare nel calcolo dell’ISEE.